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Nomina di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente, dopo il Tar anche il Consiglio di Stato boccia il Comune di Nocera Inferiore

12 Marzo 2025 Author :  

Nomina di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente, dopo la bocciatura del tar per il Comune di Nocera Inferiore, arriva anche la sentenza della Cassazione che respinge il ricorso del Comune contro Antonio D'Amico.

La controversia riguarda la procedura di reclutamento indetta con la determinazione n. 66 del 2021 del Comune di Nocera Inferiore, per la copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente. Il primo classificato ha rassegnato le proprie dimissioni dopo alcuni mesi di regolare servizio presso l’Ente comunale.

Successivamente, il Comune, con determinazione n. 1790 del 6 settembre 2023, attuativa della delibera di Giunta n. 173 del 2023, ha avviato una procedura di selezione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura della stessa figura di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente.

Il signor Antonio D’Amico, collocatosi al secondo posto nella graduatoria finale, approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022, ha impugnato: la delibera n. 173 del 2023, adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il “Piano Triennale Assunzioni 2023-2025”; la determinazione dirigenziale n. 1790 del 2023, col relativo avviso pubblico di selezione, con la quale è stata bandita, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura del posto di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente.

Il medesimo ricorso contiene anche la domanda di “accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, per il posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente”.

Il Tar Campania – Salerno, con sentenza 29 luglio 2024 n. 1590, ha accolto il ricorso di Antonio D'Amico, ma il Comune di Nocera Inferiore ha appellato la sentenza con ricorso n. 7274 del 2024 al Consiglio di Stato, che mette la parola fine con la sentenza depositata nella giornata di ieri.

Antonio D'Amico in primo grado ha impugnato gli atti della procedura selettiva ex art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 267 del 2000, volti al conferimento di incarico di dirigente del Settore territorio e ambiente, indetta dopo che ha rassegnato le dimissioni il primo classificato nella precedente selezione, alla quale ha partecipato anche il signor Antonio D’Amico, collocandosi in seconda posizione.

L’interesse fatto valere è quindi rappresentato dallo scorrimento della graduatoria.

La Sentenza

"Quando la pretesa allo scorrimento della graduatoria è lesa da un provvedimento di indizione di una nuova procedura la contestazione, come nel caso di specie, essa investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo nell'ambito della generale giurisdizione di legittimità ex art. 7 c.p.a. - si legge nella sentenza - Pertanto la giurisdizione appartiene a questo Giudice amministrativo. Superata la questione di giurisdizione, possono essere scrutinati gli ulteriori motivi d’appello. Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione.

Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti siano compresi in un unico procedimento, mentre i procedimenti sarebbero due: il primo procedimento, con il quale il Comune ha stabilito di procedere al conferimento dell’incarico di dirigente del Settore territorio e ambiente a mezzo di procedura ex art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 e il secondo procedimento, che “all’esito di una integrale rinnovazione valutativa compiuta in sede di pianificazione del fabbisogno 2024 - anche scaturita dalla ordinanza “propulsiva” del TAR - aveva revocato tale intenzione ed i relativi atti stabilendo di dover procedere alla copertura del posto di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in luogo del posto di Dirigente Settore Territorio e Ambiente, azione che il ricorrente aveva gravato con motivi aggiunti”. Il motivo é infondato.

L’appellante muove dallo svolgimento di due procedimenti per affermare il superamento della graduatoria della prima selezione (di cui il ricorrente in primo grado ha inteso beneficiare).

Senonché gli atti che, secondo la ricostruzione dell’appellante, afferiscono al secondo procedimento (impugnati con i motivi aggiunti), cioè il P.I.A.O. 2024/26 e gli atti connessi e consequenziali, presentano contenuti programmatici non attualmente e concretamente incidente sugli atti impugnati con il ricorso introduttivo (cioè sulla selezione bandita per il conferimento dell’incarico di dirigente del Settore Territorio e ambiente).

Pertanto gli atti impugnati con i motivi aggiunti non si riverberano sui provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo (che quindi non risulta improcedibile), non potendosi concordare con l’appellante sul fatto che “le sopravvenute esigenze dell’Amministrazione comunale, approfonditamente rappresentate nel P.I.A.O.” ne abbiano determinato il superamento.

Al riguardo va confermata la sentenza impugnata, che ha accertato il difetto di motivazione.

Infatti l’ampia portata dell’obbligo di motivare i provvedimenti risulta particolarmente rilevante nei casi in cui l’Amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati, rispetto alle quali assumono rilevanza le posizioni giuridiche di determinati soggetti, come nel caso di idoneità ottenuta al termine di una selezione.

Tanto più allorquando l’Amministrazione ha disposto che “la graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello stesso arco temporale, potrà essere utilizzata sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato” (art. 12 del bando, adottato con determinazione n. 66 del 2021).

Per tali ragioni può applicarsi anche alla qui controversa selezione ex art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 la considerazione in base alla quale “l’opzione di riconnettere una discrezionalità limitata alla amministrazione circa le modalità dell’assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, appare maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza e di imparzialità” (Ad. plen. 28 luglio 2011 n. 14).

Pertanto diviene attuale il dovere di motivazione della decisione di non scorrere la graduatoria e avviare una nuova procedura, che si espande “in una duplice direzione”, quella di evidenziare “l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta” e di indicare “l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci” (Ad. plen. 28 luglio 2011 n. 14).

Nel provvedimento impugnato, invece, alcun passaggio motivazionale è stato riservato all’indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, all’esistenza di una graduatoria per il posto di dirigente Area ambiente e territorio a tempo pieno ed indeterminato e all’interesse pubblico di indire una nuova procedura.

Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto irragionevole e contraddittoria la scelta compiuta nella programmazione contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026 di procedere alla copertura della dirigenza del Settore Lavori Pubblici e non del posto di Dirigente Ambiente e Territorio, essendo in ciò influenzato dalle “criticità attribuite dal TAR agli atti censurati con il ricorso introduttivo”, che avrebbero condizionato il Giudice anche nell’indagine di legittimità dei provvedimenti recanti la nuova programmazione assunzionale, portandolo a rendere una diagnosi di fondatezza delle censure per nulla condivisibile.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, non può ritenersi che il Tar abbia accertato il vizio di legittimità degli atti impugnati con i motivi aggiunti, essendo (indebitamente, in tesi) influenzato dalle accertate criticità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Il giudice di primo grado ha infatti considerato la posizione del ricorrente, in quanto classificato fra gli idonei della precedente selezione, e ha annullato gli atti impugnati con i motivi aggiunti, nei limiti dell’interesse, per irragionevolezza.

In particolare il giudice di primo grado ha rilevato che con la programmazione contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026 il Comune ha, da un lato, rivitalizzato la procedura di concorso a tempo determinato per la dirigenza del Settore lavori pubblici, ritenuto “strategico all’interno della mission dell’Ente”, e, dall’altro, sospeso l’iter per l’incarico di dirigente al Settore territorio e ambiente, per il solo anno 2024, “in considerazione delle prioritarie esigenze dell’Ente surrichiamate e delle risorse finanziarie disponibili, di programmare per il 2025 la copertura del posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente (continuando nell’attualità ad avvalersi della copertura del posto con l’incarico ad interim ai Dirigenti dipendenti a tempo indeterminato dell’ente)”.

Il Tar ha quindi ritenuto che l’Amministrazione non abbia ponderato, neppure in tal sede, l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria in argomento, stabilendo, invece, di assegnare la figura dirigenziale al Settore territorio e ambiente nel 2025, allorquando la suindicata graduatoria avrà ormai perso efficacia, scadendo ad agosto 2024, e ciò anche in elusione dell’ordinanza cautelare.

In particolare il giudice di primo grado ha affermato che la motivazione non fosse sufficiente in relazione alla posizione del ricorrente, che avrebbe dovuto essere espressamente considerata: il Comune “ha omesso completamente, nelle dodici pagine in cui si sviluppa, la motivazione sul non utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione Affari Generali n. 384/2022” e “non è stato ragionevolmente spiegato dall’Amministrazione il motivo per il quale, dopo le dimissioni dell’arch. […], originario vincitore del concorso, si è proceduto dapprima con l’emissione di un avviso pubblico ex art. 110 T.U.E.L. poi con la riorganizzazione della pianta organica, nonostante la vigenza della graduatoria e la previsione contenuta nell’art. 12 del relativo bando di concorso”, nonostante l’efficacia della graduatoria.

In tale contesto, non risulta conducente la censura basata sul fatto che la posizione del ricorrente, di idoneità nella precedente selezione, sarebbe superata dal P.I.A.O. 2024/2026. Ciò in quanto il P.I.A.O. 2024/26 e gli atti connessi e consequenziali presentano contenuti programmatici non attualmente e concretamente incidenti sulla posizione del ricorrente nella graduatoria precedente.

Né coglie nel segno la doglianza volta a evidenziare la motivazione della scelta amministrativa contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026.

Detta censura mira infatti a sottolineare come l’Amministrazione abbia motivato in relazione alla “gestione dei finanziamenti PNRR e delle misure correlate per la riqualificazione della città; rigorosa, efficace ed efficiente attività per la realizzazione di ben 31 progetti finanziati su insediamenti produttivi; recupero dei tributi; controllo della viabilità; sicurezza del territorio; servizi alla cittadinanza”.

Senonché, come visto, il Tar, dopo avere analizzato il contenuto della motivazione del P.I.A.O. 2024/2026, ha ritenuto lo stesso viziato in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi a valutare, motivando di conseguenza, in relazione alla posizione del ricorrente.

A fronte di ciò l’appellante ha riproposto il contenuto della motivazione del nuovo piano, ritenendo che “la programmazione del fabbisogno sia stata motivata in modo adeguato e soddisfacente, senza che emerga alcun profilo di sindacabilità dell’interesse pubblico alla corretta programmazione del fabbisogno di personale”. Non si è invece soffermato specificamente sul profilo della mancanza di espressa considerazione della posizione del ricorrente, motivo fondante della decisione del Tar, indicando le specifiche ragioni per le quali l’accertata mancanza non sarebbe stata rilevante (diverse dal venir meno della pretesa a cagione dello stesso P.I.A.O. 2024/26, tesi infondata, come visto)".

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