A chiunque può essere capitato di avere a che fare con la giustizia, anche penale. Qualora, sfortunatamente, l’esito di un processo penale abbia portato ad sentenza di condanna non è, tuttavia, detto che ciò debba pregiudicare per sempre la cd. “fedina penale”.
Il nostro codice penale, infatti, prevede la “riabilitazione”, ovvero un istituto che comporta l’estinzione della pena, consentendo a coloro che siano stati condannati di chiedere la cancellazione dal casellario giudiziario dei reati.
Invero, ai sensi dell’art. 178 c.p., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
La riabilitazione può essere richiesta dall’interessato, direttamente o tramite un avvocato, al Tribunale di Sorveglianza.
Le riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta (il termine è di almeno 8 anni se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p. e di 10 anni se è stata dichiarata la abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere).
Nell’ipotesi in cui il condannato abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena (ai sensi dei primi tre commi dell’art. 163 c.p.) i predetti termini decorrono dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora, invece, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'art. 163 (pena non superiore ad un anno, integrale riparazione del danno prima della sentenza di primo grado e impegno del colpevole ad attenuare o elidere le conseguenze negative del reato), la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno previsto dallo stesso quarto comma dell’art. 163 c.p.
Ulteriore condizione per l’ottenimento della riabilitazione è che il condannato dia prove effettive e costanti di buona condotta.
Quest’ultimo requisito non si esaurisce nell’astensione dal compimento di ulteriori reati, ma anche nell’avere uno stile di vita in linea con le regole poste alla base della convivenza sociale.
Il condanna, in sostanza, deve dimostrare il proprio ravvedimento rispetto alle condotte tenute in passato, nonché il suo allontanamento dalle condizioni che lo hanno portato a delinquere.
La riabilitazione, per contro, è esclusa quando il soggetto sia stato sottoposto a misura di sicurezza o quando non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
La breve disamina dell’istituto consente di affermare che l’ottenimento della riabilitazione comporta notevoli benefici per il soggetto. Si tratta, dunque, di una procedura di particolare interesse, soprattutto per i soggetti che siano incorsi in una condanna per reati di minor allarme sociale.
Avvocato Dario Noschese