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Un bacio sul braccio può essere violenza sessuale

21 Febbraio 2017 Author :  
Un innocente bacio sul braccio, a volte, può anche divenire reato, in particolare reato di violenza sessuale. Per meglio dire, più che di violenza sessuale vera e propria - spiega studio Cataldi - deve parlarsi di violenza sessuale tentata. Dei chiarimenti importanti in tal senso sono stati recentemente forniti dalla terza sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 7154/2017 depositata il 15 febbraio e qui sotto allegata, ha delineato con assoluta precisione i confini tra violenza sessuale consumata e violenza sessuale tentata. In particolare, i giudici hanno precisato che la forma consumata del reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale si ha solo quando la violenza e la minaccia idonee a costringere la vittima a compiere o subire un atto sessuale siano tali da violare in maniera immediata e concreta la sfera sessuale della stessa, quindi quando vi è contatto, anche breve, con le parti intime della persona offesa. Non bisogna comunque confondersi: la stessa Corte precisa che ai fini della configurabilità del reato non è comunque necessaria una violenza tale da impedire alla vittima di opporre resistenza, ma è sufficiente che l'azione superi la volontà contraria di quest'ultima, anche compiendosi in modo insidiosamente rapido. Venendo al tentativo, esso si configura invece quando il contatto sia stato fugace o superficiale e non si sia indirizzato verso una zona intima della vittima o che il colpevole considera tale. Il delitto si manifesta nella sua forma tentata poi, e chiaramente, anche quando il reo abbia compiuto atti diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale, ma questi non si siano estrinsecati in un contatto corporeo. Nel caso di specie, l'imputato aveva posto in essere nei confronti della vittima sfregamenti e baci sul braccio e sulle mani, toccamenti ripetuti e altre condotte che, tenuto conto del contesto e delle modalità, erano inequivocabilmente dirette a invadere la libertà sessuale delle sue vittime. Come già ritenuto dal giudice del merito, tali comportamento dovevano ritenersi compresi tra quegli atti idonei a integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale. Tuttavia, per la Cassazione, più correttamente ci si sarebbe dovuti riferire al delitto tentato e non a quello consumato. La Corte d'appello dovrà tornare quindi ad analizzare la vicenda.