di MARCO CECCHI*
Tizio e Caia superano lo stesso concorso, affinano le proprie capacità giuridiche nella stessa scuola ma poi scelgono l’uno di indagare e accusare mentre l’altra di giudicare. Dopo aver condiviso fatiche analoghe e il medesimo percorso formativo, Tizio decide di voler fare il pubblico ministero, Caia invece riesce finalmente a coronare il sogno di essere un giudice.
In questa storia, le parti possono essere tranquillamente invertite: cioè, Tizio diventa giudice e Caia viceversa pubblico ministero; non è questo il punto. Il punto è piuttosto la genesi comune e la comunione di vita professionale che caratterizza i ruoli di pubblico ministero e di giudice.
Ci sono infinite narrazioni sul referendum che si terrà prossimamente e, purtroppo, il dibattito pubblico è già stato ampiamente inquinato.
Circolano mille voci che sostengono una cosa e altre mille che affermano precisamente l’opposto. Tutto, o quasi tutto, è sostenibile con parole ben argomentate nel mondo del diritto: è vero. È altrettanto vero, però, che quando si parla di Giustizia le parole e la logica non bastano, perché ciò che è giusto lo sentiamo altresì profondamente dentro di noi. C’è, in ciascuno, una soglia-limite (che dipende sostanzialmente dalla cultura e dal vissuto esperienziale) che separa l’equo dall’iniquo: e se questa viene varcata, allora si percepisce all’istante che si sta compiendo un’ingiustizia, come nel caso in cui tra soggetti eguali venga senza motivo fatta una spartizione diseguale. È una sensazione viscerale, che per giunta non contraddistingue solamente l’uomo dato che appartiene anche altri esseri viventi. Ma non perdiamo il filo del discorso. Il richiamo al senso del giusto ci serve per dire che, rispetto al quesito referendario, ci si trova davanti a una di quelle situazioni in cui ogni essere umano prova tale sensazione e la risposta, in un senso o nell’altro, gli giunge subito, immediata.
Proviamo a spiegarci.
Il problema della separazione delle carriere, al di là dei racconti che se ne possono fare, si condensa essenzialmente in quel che si è detto all’inizio. Ossia, nella circostanza che ci sono due attori del processo penale – p.m. e giudice – che interpretano ruoli differenti eppure hanno affrontato (insieme o in anni diversi poco importa) la stessa difficilissima sfida concorsuale per diventare magistrati e che adesso appartengono alla medesima istituzione, alla quale sono entrambi professionalmente assoggettati.
Ebbene, rispetto a questo stato di cose, in un ordinamento dove l’accertamento dei fatti criminali è per Costituzione ripartito tra attività accusatoria (pubblico ministero), attività difensiva (avvocato) e attività giudiziale (giudice), sorge spontanea una domanda. E un simile interrogativo coinvolge e si rivolge esattamente a quel sentimento del giusto/dell’equo a cui si è appena fatto cenno. Viene infatti da chiedersi: com’è umanamente possibile che la vicinanza culturale e l’appartenenza di categoria del p.m. e del giudice scompaiano e non facciano sentire il loro peso – anche solo indirettamente, anche soltanto inconsciamente – quando il magistrato che giudica si dovrà pronunciare su un’istanza avanzatagli dal magistrato che fa le indagini e che sostiene l’accusa? Non è possibile.
Anzi, è normale che ci si fidi di più di qualcuno che si conosce oppure che si sente a noi vicino, affine o in qualche modo accomunato, anziché di qualcuno che sta “fuori dalla nostra cerchia”. Con questo non intendiamo certo dire che nel sistema attuale la giustizia è amministrata iniquamente a causa dell’assetto che vede uniti, in un unico corpo, pubblici ministeri e giudici. Quotidianamente, nelle aule di tribunale, nelle corti d’appello e in Cassazione, pubblici ministeri e giudici si affrancano reciprocamente in quello che fanno, seppur ci siano evenienze patologiche in cui delle indebite commistioni e influenze purtroppo avvengono. Non è tuttavia corretto fare di tutta l’erba un fascio e soprattutto non si può francamente sostenere che le decisioni giudiziali siano decisioni solitamente appiattite sulla posizione dell’accusa: qualche volta accade, va riconosciuto, ma non è assolutamente la regola.
Né, tantomeno, si può affermare con onestà che la gran parte delle problematiche della macchina giudiziaria risieda qua, nella separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudice. Né, ancora e infine, è possibile prospettare lealmente che la panacea di ogni male risieda nel votare “sì”.
Allo stesso modo, d’altra parte, i sostenitori del “no” non possono – o meglio, non dovrebbero – maliziosamente inabissare l’aspetto centrale della riforma, che consiste nell’interrogativo che abbiamo sopra sintetizzato. Non ne andrebbero diffuse rappresentazioni distorte o addirittura false e mistificate; né se ne dovrebbe sminuire l’importanza, rapportandolo a prospettazioni illusorie e ipocondriache di terribili sbilanciamenti nell’equilibrio tra i poteri dello Stato; e neppure andrebbe oscurato, questo aspetto centrale della riforma, dietro il paravento di tecnicismi che attaccano alcune carenze del testo legislativo.
È innegabile, bisogna ammetterlo, che la mano del legislatore odierno non sia la mano chirurgica, politicamente istruita come dovrebbe e giuridicamente educata del legislatore ideale o del legislatore di qualche decennio fa. Questo, ahinoi, è però un appunto critico che vale in generale.
In effetti, di qualsiasi intervento riformatore sono proiettabili conseguenze nefaste, futuribili mostruosi e via dicendo. È sufficiente, per riscontrare un simile costume allarmista o disfattista, leggere i commenti che puntualmente si stagliano a margine di proposte riformatrici un poco più impattanti dei soliti interventi normativi – sia di rango ordinario che di marca costituzionale – e che si sono succedute negli anni, specie negli ultimi trent’anni…
Non vogliamo qui scendere dettagliatamente nel merito delle tecnicalità della legge costituzionale in questione. Rimandiamo, al riguardo, alla messe di lavori che son stati pubblicati e che giorno per giorno escono su riviste specialistiche e sui giornali.
Qua, per chiudere, ci limitiamo a constatare qual è la risposta verso la quale naturalmente ci spinge il senso di Giustizia, se posto di fronte al quesito referendario sulla separazione delle carriere.
Allontanando qualsivoglia infingimento e artifizio, ci si chiede: in un sistema processuale dove accusa e difesa sono parti equidistanti dal giudice, è giusto che la genesi e la vita professionale del magistrato requirente non siano le medesime di quelle magistrato giudicante? Sì, è giusto.
Al contrario, è ingiusto – e lo si avverte intensamente dentro di sé – che due protagonisti dell’accertamento criminale abbiano tra di loro (lo si ripete: anche solo involontariamente) un’intesa che col terzo protagonista, vale a dire il difensore, non potrà mai esserci perché con quest’ultimo non c’è stata condivisione delle analoghe fatiche concorsuali e del medesimo percorso formativo, né vi è la stessa appartenenza categoriale.
E se non ci si vuol fidare della propria voce interiore, si chieda a chi il dramma del processo penale lo ha vissuto e sperimentato, quali sintonie e quali intese si respirano in un’aula di giustizia e quali dissonanze e quali contrasti invece si registrano, e da che parte. Oppure lo vada a verificare di persona, da semplice spettatore, visto che le udienze dibattimentali sono pubbliche.
Al cospetto di un’esperienza del genere, tenuto conto che di mezzo vi sono la libertà e quindi la dignità personale dell’individuo che si va giudicando, crediamo che non ci possa essere una ragione che valga di più.
Perciò, in definitiva: sì – è giusto separare le carriere del pubblico ministero e del giudice.
Prima ancora di qualunque argomento di merito (e gli argomenti a favore del “sì” sormontano di gran lunga quelli del “no”), è il senso di Giustizia che ci porta convintamente a sostenere l’iniquità di una situazione nella quale c’è il rischio – e tanto basta – che inconsapevolmente chi giudica possa sentirsi più affiatato con chi accusa, perché il pubblico ministero appartiene alla medesima istituzione e condivide lo stesso percorso di carriera professionale.
Lo scritto qua riprodotto è stato per la prima volta pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Mario Pagano per il Sì, in data 10.01.2026.
*Avvocato penalista del Foro di Firenze, Ricercatore universitario e Docente a contratto di Procedura penale.