di Raffaele Vitolo*
Nel corso del dibattito in Assemblea Costituente alcuni sostennero l’originaria formulazione dell’art. 97 e dunque la sostanziale parità tra togati e laici; vi fu -però- anche chi sostenne come di un autentico autogoverno della magistratura si potesse parlare solo assicurando che il CSM fosse composto di soli magistrati; a questi si contrapposero quanti, nella volontà di non chiudere la magistratura in se stessa, proposero una rappresentanza del potere legislativo che però non fosse numericamente tale da vanificare il concetto di autogoverno e indipendenza della magistratura, peraltro con questo aderendo ad una specifica richiesta che era stata fatta all’Assemblea dall’Associazione nazionale magistrati. Prevalse, in particolare, la proposta di Scalfaro di porre sotto la presidenza del Capo dello Stato due terzi di
magistrati eletti dalla magistratura e un terzo di non magistrati eletti dal Parlamento.
Dunque, la preoccupazione costante del Costituente era legata al rispetto delle proporzioni nella composizione dell’organo per evitare che soggetti esterni potessero avere troppo più peso e – di conseguenza- ledere l’indipendenza (esternata con l’attività di autogoverno).
Nell’ ottica della riforma, le proporzioni (assolutamente necessario) vengono rispettate sia nella composizione dei due CSM sia nella composizione dell’organo disciplinare.
Il dibattito referendario si è sviluppato più relativamente al procedimento di impugnazione dei provvedimenti disciplinari anziché in tema di composizione in quanto l’organo è composto dai requirenti e dai giudicanti.
Il nostro ordinamento prevede diversi casi di impugnazione e/o opposizione e/o reclamo dinanzi lo stesso organo che ha emesso il provvedimento di primo grado ma- per ovvie ragioni di incompatibilità- in diversa composizione. Questo meccanismo introdotto dalla riforma non rappresenta un inedito.
Sul punto, la riforma è chiara e non ammette interpretazioni estensive o interpretazioni populiste della norma.
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il settimo comma del nuovo articolo 105 Cost. delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall’Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito (id est per motivi di legittimità e di merito), soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
Ad abundantiam, si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 262 del 2003 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge n. 195 del 1958, come modificato dall'art. 2 della legge n. 44 del 2002, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare, in modo da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione.
La composizione di un organo -sia per un controllo su una decisione già elaborata sia per evitare un pregiudizio sul procedimento sia per dare armonia ed equilibrio tra poteri- è sempre stata una questione che ha animato il dibattito tra gli addetti ai lavori (soprattutto in questi mesi di campagna referendaria).
L’impugnazione ai sensi del comma 7 – anche nel merito- del provvedimento disciplinare tranquillizza la narrazione di chi dice (forzatamente) che vi sia (in riforma) una lesione del diritto ad impugnare.
Inoltre, non vi è nessuna norma espressa che prevede il divieto di ricorrere in Cassazione per i motivi di legittimità. Se la riforma avesse previsto questo tipo di preclusione sarebbe stata illegittima sul punto. Ma non è questa una ipotesi esistente neppure immaginabile.
In conclusione, ci tengo a condividere con voi lettori, la possibilità di affermare con certezza (e con estrema chiarezza) che il diritto ad impugnare il provvedimento disciplinare non è leso in quanto è espressamente prevista l’impugnazione anche nel merito (secondo grado) e non è prevista l’impossibilità di ricorrere per Cassazione (giudizio di legittimità).
Vi lascio con una citazione del prof. Cordero (1964): “Giudicare un nostro simile è impresa terribile, che supera i limiti della condizione umana; anche qui la caccia vale più della preda e cioè il modo in cui si agisce conta più del risultato.”
*Avvocato penalista
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