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Il caso Garlasco: parliamo del giudizio di revisione

07 Maggio 2026 Author :  

di Raffaele Vitolo*

Non voglio deludere, però non riesco a commentare pubblicamente un processo del genere perché non ho letto “le carte”. La mia onestà intellettuale mi impone di evitare (anzi condannare) qualsiasi forma di “qualunquismo” e/o di “populismo” giudiziario. Chi mi conosce, sa che non sono affascinato dai processi “paralleli” mediatici e sa che non mi soffermo a guardare trasmissioni di cronaca perché non rendono un servizio alla collettività (anzi!) attraverso il diritto-dovere ad informare. I processi c.d. Bis/ televisivi non fanno altro che anticipare la celebrazione della cognizione (accertamento) in tv, formando un “giudicato penale sociale” (prima della sentenza definitiva), cioè orientando l’opinione pubblica. Il processo penale (oltre ad essere uno strumento di potere) dal punto di vista sociale è il meccanismo per restaurare il patto sociale leso dall’azione criminale (amministrazione della giustizia in nome del popolo).

La certezza delle decisioni giurisprudenziali è un problema sociale, prima che giuridico. L’espressione della staticità/ certezza dei provvedimenti è rappresentata dall’intangibilità del giudicato penale (salvo i mezzi di impugnazione straordinari).

Non si può all’infinito, non si può tentare strade ad oltranza, la verità processuale (soprattutto con il nuovo codice) prevale sulla verità storica o materiale, ma per concretizzare una stabilità dei rapporti sociali.

L’art. 648 c.p.p. “Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali” prevede che “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.”

La certezza del diritto e la stabilità sociale passano, giuridicamente, per il concetto di giudicato (art. 648 c.p.p.), più il giudicato è “flessibile” più salta la certezza a discapito dell’incertezza, pur di ricercare (dopo anni) una verità materiale che per definizione non è in valore assoluto.

Ecco. Il giudicato penale può essere messo in discussione attraverso i mezzi di impugnazione straordinari. Il giudizio di revisione è un esempio.

L’art. 630 del codice di procedura penale disciplina i casi tassativi di revisione.

Secondo l’orientamento tradizionale della Corte suprema di Cassazione, funzione della revisione non è quella di riparare ad una sentenza che contenga errori di fatto o di diritto, essendo tutto ciò coperto dalla verità formale del giudicato, che non consente una riconsiderazione della res iudicata. Finalità della revisione è, invece, quella di risolvere una contraddizione tra detta verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza, e tali da porne in evidenza l’ingiustizia.

Accanto a tale orientamento, sussistevano pronunce che tendevano a porre l’accento sull’idea della revisione come mezzo che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Questo filone ha trovato autorevole avallo in una pronuncia delle Sezioni Unite, nella quale si è ribadito che la precipua funzione della revisione va ravvisata nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; al fondo del rimedio, dunque, non vi sarebbe tanto l’interesse del singolo, quanto piuttosto l’interesse pubblico a porre rimedio all’ingiustizia sostanziale della condanna e alla riparazione degli errori giudiziari: proprio sotto questo profilo, l’istituto in discorso troverebbe una copertura costituzionale nell’art. 24 c. 4 Cost., con il quale il costituente ha inteso garantire la riparazione pecuniaria, ma, ancor prima, ha voluto riconoscere la facoltà per il condannato di veder dichiarata la propria innocenza, attraverso un’impugnazione straordinaria.

È un fatto che il concetto di giudicato penale, negli ultimi anni, è stato stravolto. L’evoluzione tecnologica, le esigenze di risposta sociale, l’amplificazione mediatica dei processi, la possibilità di ricercare (attraverso la tecnologia) nuovi elementi di prova sono tutte questioni che aprono riflessioni profonde sul piano sociale e giuridico.

Quindi, torna: verità storica VS verità processuale; certezza del diritto VS flessibilità giuridica; nuove prove VS prove già acquisite ma non valutate; prova di resistenza VS evidente ingiustizia.

Sono riflessioni dalle quali non si può “scappare” al netto del singolo caso giudiziario. Oggi è Garlasco, domani è altro.

Ma qua si gioca una partita di convivenza sociale. Si gioca il perimetro del patto sociale, o forse si mettono in discussione i capisaldi della civiltà giuridica moderna.

Spegniamo la tv. Forse è meglio, per tutti!

*Avvocato penalista

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