Sarno. Bocciato al Liceo per colpa dei bulli, il Consiglio di Stato nega il risarcimento

20 Luglio 2022 Author :  

Sarno. Bocciato al Liceo per colpa dei bulli, il Consiglio di Stato nega il risarcimento “Non ci sono conferme sugli atti di bullismo subiti dal minore”. Ad essere chiamati in causa da una coppia di genitori di un alunno frequentate il Liceo scientifico di scienze applicate, sono stati il Ministero dell’istruzione, il Liceo T.L. Caro di Sarno, il dirigente scolastico dell’istituto statale e il consiglio di classe a cui il giovane studente faceva riferimento. In particolare, sono stati oggetto di impugnazione da parte dei genitori, varie documentazioni, tra cui; la pagella scolastica dell’alunno a firma del dirigente scolastico, i verbali del consiglio della classe, il verbale del collegio dei docenti, i registri personali dei docenti della classe relativi all’anno scolastico, i relativi provvedimenti disciplinari del registro di classe, nonché’ le verifiche scritte e orali svolte dall’alunno durante l’anno scolastico nelle discipline italiano, inglese, storia e geografia, matematica, fisica, relativamente alle insufficienze riportate. Nel caso di specie, il gravame già respinto nel merito dal Tribunale Amministrativo di Salerno, è stato riproposto dai coniugi davanti al Consiglio di Stato tramite l’impugnazione della sentenza di primo grado. I giudici di palazzo Spada, in riscontro alle doglianze dei ricorrenti - i quali avevano evidenziato che l’amministrazione scolastica non aveva tenuto conto degli episodi di bullismo e delle relative conseguenze psicologiche- hanno disposto una attività istruttoria all’esito della quale, però, gli atti di bullismo, ai quali l’alunno sarebbe stato esposto, non hanno trovato conferma. Inoltre, stando a quanto deciso dai magistrati del Consiglio di Stato “A nulla vale rilevare, ai fini che occupano, che lo studente, passato a frequentare un diverso Liceo (in seguito alla bocciatura, ndr) abbia conseguito risultati scolastici soddisfacenti, non essendo possibile collegare tale circostanza, per quanto sopra esposto, a una condotta colposa o negligente ascrivibile all’istituto scolastico precedentemente frequentato”. In definitiva il ricorso in appello è stato respinto, cosi come la domanda di risarcimento del danno non essendo emersa “Alcuna illegittimità dell’esercizio dell’attività amministrativa, nella corretta valutazione del rendimento scolastico dell’alunno”.

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