Il 25 febbraio 2016 il Senato approva il maxi-emendamento circa la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Adesso la parola passa alla Camera.
Con l’approvazione definitiva del d.d.l., al matrimonio tradizionale verranno affiancati gli istituti delle unioni civili (tra persone dello stesso sesso) e la convivenza di fatto (tra persone unite da legami affettivi non vincolate da matrimonio o da un’unione civile).
La novità più rilevante è sicuramente l’introduzione nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Vediamo quale sarà la disciplina applicabile al nuovo istituto.
Formalmente l’unione civile si costituisce mediante una dichiarazione che le due persone fanno alla presenza di due testimoni, di fronte all’ ufficiale di stato civile.
In quella sede si potrà scegliere di assumere un cognome comune (che potrà sostituire o affiancare quello da celibe o nubile), il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e la residenza comune.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Si richiama sostanzialmente la disciplina del codice civile in materia di matrimonio (obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, coabitazione, dovere di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo – scelta dell’indirizzo della vita familiare). Scompare il riferimento all’obbligo di fedeltà previsto nella prima versione del d.d.l. e in materia di matrimonio.
Inoltre vengono estesi al partner dell’unione civile la disciplina in materia di indennità in caso di morte, obbligo degli alimenti, successioni.
Quanto ai diritti e i doveri verso i figli, il d.d.l. Cirinnà nella sua versione originaria prevedeva la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge (c.d. stepchild adoption, letteralmente “adozione del figliastro”).
Tale norma avrebbe consentito alle coppie omosessuali che ricorrono alla fecondazione eterologa o all’utero in affitto di adottare il figlio del partner.
Il maxi emendamento approvato dal Senato, ne elimina ogni riferimento tuttavia lascia la possibilità di adottare un bambino, secondo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti.
A breve ci si aspetta l’esame del testo dalla Camera dei Deputati.
Il testo completo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm
di Francesca Corrado (Avvocato)


