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Un commento veloce al DL Sicurezza in fase di conversione

21 Aprile 2026 Author :  

di Raffaele Vitolo*

Mentre il decreto sicurezza è in fase di conversione, il dibattito si sta sviluppando sul solito dilemma di bilanciamento della libertà personale e dell’ordine pubblico.
Dall’iscrizione della notizia di reato in un registro apposito per le forze dell’ordine alle nuove forme di flagranza differita passando per l’introduzione di una pseudo procedura di accompagnamento (non fermo) presso gli uffici di polizia per i soggetti pericolosi durante una manifestazione pubblica o aperta al pubblico.
Il fermo di indiziato del delitto (precautelare) si struttura su due presupposti: il pericolo di fuga e l’astratta configurazione di un delitto. L’art. 7 comma 2 del DL Sicurezza- invece - si base su elementi fattuali e/o circostanziali (senza la necessità del delitto), quasi ad essere prevenzione della prevenzione. Non è - quindi- una precautelare, è una procedura che non prevede un iter di convalida, ma di mero controllo da parte del PM (anche discutibile per come è stato pensato).
Si è passati da una stagione di panpenalismo sostanziale ad una procedura penale simbolica (vedete la flagranza differita per alcuni illeciti ambientali di natura permanente), per giungere - adesso- ad approvare l’ennesimo pacchetto sicurezza che dal punto di vista giuridico mette a dura prova la compatibilità di queste norme con il dettato costituzionale.
La problematica della sicurezza e dell’ordine pubblico non devono portare il dibattito- attraverso un automatismo- sul concetto autoritario di Stato; anzi, la sfida della sicurezza non può essere risolta con delle norme che rincorrono le frizioni sociali o i casi mediatici.
Il legislatore è politico, la politica segue i sondaggi e i social; quindi le norme e la loro ragionevolezza esprimono la rincorsa alle frizioni sociali (o alle tendenze) del momento.
Il popolo ha paura del covid: il legislatore disciplina lo scudo per i medici;
La gente “impazzisce” al pronto soccorso: il legislatore prevede l’aggravante per le lesioni agli operatori sanitari;
Gli illeciti ambientali e le eco mafie stanno prendendo porzioni di mercato illecito: il legislatore esprime regole vuote ed inapplicate di fatto;
Il gioielliere uccide i rapinatori: il legislatore pensa alla legittima difesa domiciliare.
Ecc…ecc…ecc

Il diritto penale è estrema ratio dell’ordinamento. La procedura penale rappresenta il termometro della civiltà di una comunità.
La civiltà - però- non muta ogni tre mesi. E il diritto penale non può essere utilizzato come strumento esclusivamente preventivo e come deterrente.
Troppe leggi generano il caos. Il caos genera l’incertezza del diritto. L’incertezza genera ingiustizia sociale.

Insomma, “Dove troverai le leggi più numerose, lì troverai anche le più grandi ingiustizie.” - Re Agesilao II

*avvocato penalista 

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