di Raffaele Vitolo*
Il comma 2 dell’art. 24 della Costituzione è il caposaldo della civiltà democratica dei paesi occidentali “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.”
Sento la necessità di questo articolo sulla rubrica poiché vi è una deriva populista a Sarno che mi lascia basito.
Di solito, per metodo, cerco di scomporre le disposizioni normative per tentare di capirci qualcosa e voglio fare questa operazione ermeneutica anche con voi.
Il dettato costituzionale va diviso in tre parti: (a) concetto di inviolabile; (b) in ogni stato e grado; (c) procedimento.
Prima di analizzare velocemente questi tre concetti che racchiudono il principio cardine della civiltà moderna, ci tengo a dire che a tanti penso sia sfuggito che il processo penale rappresenta la massima contrapposizione tra l’autorità statale da un lato e le libertà e i diritti individuali dall’altro. La stella polare degli attori del processo penale, nessun escluso, è costituita dal principio di legalità e dal diritto processuale costituzionalmente orientato. La verità processuale (provvedimento) è il fine ultimo della dialettica delle parti dinanzi un giudice terzo ed imparziale. Non esiste una verità processuale unilaterale perché la narrazione singolare (una sola prospettiva) di un fatto di reato non è nient’altro che una tesi; invece, la verità processuale presuppone una dialettica tra accusa e difesa. Il diritto di difesa, dunque, non è solo la possibilità/diritto del soggetto di riequilibrare la propria posizione rispetto all’autorità dello Stato, attraverso il diritto di difesa; è anche, soprattutto, quella contrapposizione legale e necessaria per l’articolazione della dialettica prevista dall’art. 111 della Costituzione.
Il processo penale di una sola parte non è Costituzionale. Non è legale, immaginare la ricostruzione della verità in modo unilaterale.
Questi principi giuridici valgono indipendentemente dalla tipologia di reato contestato. Non si può “tarate” il diritto di difesa sui parametri quantitativi e/o qualitativi in relazione alla norma incriminatrice. L’opinione pubblica non deve andare in questa direzione.
Inoltre, ci tengo a sottolineare che la Costituzione prevede che “la difesa è diritto”; dunque, non è “un diritto”, ma è “diritto”. L’assenza di un articolo grammaticale non è mero esercizio di stile linguistico, bensì, in questo caso, racchiude la portata della norma.
Fatta questa premessa. Procedo in ordine.
In primo luogo, inviolabile, dal latino, inviolabĭlis, composto da “in” e da “violabĭlis” «violabile», che non può essere violato, che dev’essere assolutamente rispettato. La società democratica si regge in buona sostanza proprio sul concetto di “assolutamente rispettato”.
In secondo luogo, è talmente un diritto inviolabile che sul piano temporale questo principio vale sempre; cioè non esiste momento (stato e grado) nel quale si possa pensare di sospendere il diritto di difesa.
In ultimo, il diritto di difesa deve essere esplicato in tutto il procedimento; il Legislatore costituzionale non ha scritto “processo”, proprio perché voleva “coprire” tutto il percorso di ricostruzione del fatto di reato. Non è costituzionale restringere il campo di operatività del diritto di difesa.
È proprio in questo spaccato che si innesta la figura dell’avvocato.
Il populismo giudiziario, l’assenza di cultura delle istituzioni, l’algoritmo delle notizie social, l'opinione pubblica che si forma sulle indagini sono i sintomi di una società “malata”. Questa patologia sta facendo un danno alla democrazia. Adesso si è in possesso del tempo necessario per curarla.
Siamo passati dall’epoca dei diritti all’epoca dei diritti tranne il diritto di difesa.

