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"Unioni civili", ecco tutte le novità in attesa del "Si" alla camera

21 Marzo 2016 Author :  

È in corso di esame alla Camera dei Deputati, il maxiemendamento circa la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, già approvato dal Senato il 25 febbraio 2016. Attualmente, i diritti e doveri che scaturiscono da un rapporto di convivenza di fatto, non sono oggetto di una regolamentazione organica. La necessità di un intervento è data dal fatto che le risposte alle esigenze man mano emerse, rispetto a coloro che sono uniti da legami affettivi, senza essere però sposati, sono state oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali e di interventi legislativi settoriali.  Un esempio lampante è dato dall’articolo 49, che recepisce quelli che sono gli orientamenti della giurisprudenza nei casi di decesso del convivente per fatto illecito del terzo (es. incidente stradale, morte sul lavoro): ai fini del risarcimento del danno da riconoscere al partner superstite, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Il tentativo è quello di stabilire una disciplina univoca, non lasciata alla discrezionalità dei Tribunali e alla minore o maggiore sensibilità rispetto a tale tematica. Fatta questa premessa, per conviventi di fatto si intende “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Segue un elenco vario di diritti e i doveri spettante a ciascun convivente, che si riferiscono a situazione definibili “patologiche”. Infatti, al convivente di fatto sono riconosciuti gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, quindi a tutto quanto previsto in materia di colloqui, trasferimenti, corrispondenza del detenuto. In caso di malattia o di ricovero, viene espressamente previsto il diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali. Ancora, il proprio partner potrà essere designato - con scrittura privata oppure oralmente in presenza di un testimone -  quale rappresentante per assumere le decisioni riguardanti la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo dopo la morte, le celebrazioni funerarie e, in generale, i provvedimenti in materia di salute. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.

 Altro aspetto molto discusso, la disciplina del diritto di abitazione nella casa comune. Nel caso in cui la casa comune di comune residenza è di proprietà di uno dei conviventi di fatto, in caso di decesso del convivente-proprietario, al partners superstite viene riconosciuta il diritto di continuare ad abitare nella casa comune. Si tratta però di un diritto limitato temporalmente: per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ovviamente, nel caso in cui il convivente superstite si trasferisca o si sposi o intraprenda una nuova convivenza di fatto, viene meno il diritto di abitazione. Mentre, laddove i conviventi di fatto abitano in una casa in locazione, in caso di morte del convivente - conduttore o di recesso dal contratto di locazione, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto. Molto atteso anche quanto previsto dall’articolo 45, relativo ai criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare: si stabilisce una equiparazione fra coppie sposate e le coppie non unite in matrimonio. Segue una minuziosa disciplina del “contratto di convivenza”, volto a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla in comune, come le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni, da stipulare con atto pubblico o scrittura privata. Questa la disciplina di massima. Attendiamo l’esame del testo, per analizzare quella che sarà la versione definitiva.

 

Avvocato Francesca Corrado

 

Il testo completo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm

Per il precedente articolo sulle unioni civili: http://www.puntoagronews.it/rubriche/item/40590-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-ecco-cosa-cambierà.html

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