Elezioni al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, il Tar Salerno ribalta la sentenza dopo i ricorsi presentati da Enrico Sirica e Umberto Ferrigno. Ora ad essere eletti sono: Enrico Sirica di Sarno, Umberto Ferrigno di Cava dé Tirreni, Salvatore Annunziata di San Marzano sul Sarno e Bruno Cuomo di Corbara.
Storiche le sentenze del TAR Campania, che riconosce le ragioni di Umberto Ferrigno ed Enrico Sirica, candidati alle ultime elezioni al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto i ricorsi presentati da Ferrigno e Sirica – rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Bruno, Gianpio De Rosa e Luigi Napoli – contro il Consorzio, difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con i quali venivano richiesti l’annullamento del verbale della sezione elettorale centrale che aveva pubblicato in data 12.07.2022 i risultati delle elezioni consortili e il prospetto generale dei voti complessivi riportati dai singoli candidati. Ferrigno è Sirica, insieme ad altri contribuenti, avevano proposto le loro singole candidature in concorso all’unica lista di candidati presentata. Nell’attribuzione dei seggi – e, quindi, nell’individuazione degli eletti – è stato riconosciuto dai giudici amministrativi la violazione dello statuto consortile. In virtù delle predette sentenze, saranno eletti componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio oltre a Ferrigno e Sirica, anche i contribuenti Salvatore Annunziata e Bruno Cuomo. “Oggi grazie anche alla giustizia amministrativa celebriamo una vittoria di libertà. Il Consorzio, dopo essere stato per lunghi anni commissariato, è da alcuni decenni appannaggio esclusivo della sinistra deluchiana e del suo sistema sul territorio. Finalmente, grazie al coraggio e all’impegno caparbio di alcuni contribuenti, che hanno avuto il nostro convinto sostegno, è stato abbattuto il muro posto nel Consorzio a difesa dell’assoluto e incontrastato dominio politico e di potere della sinistra”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.
LA SENTENZA DEL TAR SALERNO
Sono controversi, nel presente giudizio, i risultati delle operazioni elettorali per la nomina del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale Sarno, avendo parte ricorrente impugnato il verbale con il quale la Sezione Elettorale Centrale, di cui all’art. 43 dello Statuto del Consorzio, ha pubblicato in data 12.07.2022 i risultati delle elezioni consortili e il prospetto generale dei voti complessivi riportati dai singoli candidati proclamando gli eletti provvisori.
I ricorrenti Enrico Sirica e Umberto Ferrigno nei due diversi ricorsi presentati rilevavano: "l’erroneità delle modalità di attribuzione dei voti ai canditati provvisoriamente dichiarati eletti, essendo emerso che il totale dei voti validi assegnato a ciascun candidato della lista “Insieme si vince” sarebbe stato determinato, illegittimamente, sommando le preferenze individuali con i voti di lista, con la conseguenza che tutti i candidati della lista “Insieme si vince” hanno prevalso in termini di voti rispetto ai candidati fuori lista. Tuttavia, nell’ipotesi di presentazione di una sola lista, secondo la tesi propugnata da parte ricorrente – che troverebbe conferma anche nel disposto dell’art. 42, comma 2, dello Statuto Consortile, rubricato “Regolamento delle votazioni” –, i voti da attribuire ai candidati sarebbero solo quelli di preferenza e non anche quelli di lista: il conteggio dei voti di lista avrebbe senso, infatti, nelle sole ipotesi in cui concorrono più liste, e ciò al fine di attribuire su base proporzionale i quozienti da assegnare a ciascuna di esse. L’errato computo dei voti attribuiti ai candidati della lista “Insieme si vince” avrebbe falsato completamente, allora, il dato elettorale, non rendendo intellegibile il numero delle preferenze raccolte dai singoli candidati e conseguentemente impedendo la corretta individuazione di coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali. Costituitosi in giudizio, il Consorzio di Bonifica Integrale Sarno, eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ha chiesto la reiezione del gravame.
Si sono costituiti nei due diversi giudizi presentati i controinteressati Mario Rosario D’Angelo, Luigi Del Regno, Mario Varone, Domenico Sessa, Giuseppe Senatore, Alfonso Fantasia, Nicole Lamberti, Damiano Odierna e Antonio Zarrella anch'essi sollevando profili di inammissibilità del gravame e concludendo per la sua infondatezza.. Ha spiegato atto di intervento ad opponendum l’Unione delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Campania – ANBI Campania. Alla camera di consiglio del 7 settembre 2022 la controversia è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibile definizione della vertenza con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. 5. E’ priva di pregio la sollevata eccezione preliminare di inammissibilità.
Parte ricorrente ha idoneamente comprovato il superamento della prova di resistenza (cfr. memoria depositata il 6 settembre 2022) procedendo alla sottrazione dei 248 voti attribuiti alla lista “Insieme si vince” dal totale dei voti attribuiti ad ogni singolo candidato della lista e determinando, per differenza, i voti di preferenza riportati da ogni candidato.
Il ricorso, nel merito, è fondato e va accolto.
Come riferito da parte ricorrente, il caso di specie è in toto sovrapponibile a quello di cui si è già occupato questo T.A.R., sez. II, che si è pronunciato con sentenza nr. 1291/2012 – la cui motivazione il Collegio ritiene pienamente condivisibile – reputando, sulla scorta dell’analisi del dato normativo, che ai singoli candidati vadano attribuite le sole preferenze espresse e non anche i voti di lista. Tanto, in particolare, si desumerebbe agevolmente dall’art. 22, commi 8, 9 e 10, della L.R.C. 4/2003: “8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti. 9. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. 10. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.”.
Dalle citate disposizioni, si legge in motivazione, “appare evidente che i voti della lista sono quelli che determinano il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, mentre per stabilire chi siano i soggetti eletti bisogna fare riferimento al numero di preferenze acquisite. Dal confronto tra le due diverse disposizioni si evince, pertanto, che la percentuale di voti ottenuti dalla lista determina il numero dei delegati da assegnare, ma, al tempo stesso, ove sia presente una sola lista, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti”.
Attese le considerazioni che precedono, le operazioni elettorali vanno dunque annullate nella parte in cui hanno attribuito ai candidati della 4° e 1° fascia i voti di lista. Il conseguente riconteggio dei voti andrà effettuato, in conformità a quanto sopra indicato, tenendo conto, cioè, al fine di determinare il totale dei voti validi da assegnare al singolo candidato, delle sole preferenze individuali".


