banner agro

Processo penale: la messa alla prova

30 Marzo 2016 Author :  

In questo appuntamento con la rubrica legale, affrontiamo un istituto di sicuro interesse per i cittadini: la messa alla prova nel procedimento penale. Si tratta di un istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento, dato che è stato introdotto nel 2014. Tuttavia, ha riscosso un discreto successo anche a dispetto della non propria chiara formulazione delle relative norme. La messa alla prova si inserisce nel filone dei numerosi istituti finalizzati alla riduzione del carico dei Tribunali penali. Al fine di rendere appetibile la scelta dell’istituto il legislatore ha previsto che, in caso di esito positivo della messa alla prova, il Giudice dichiari estinto il reato, con i conseguenti effetti positivi per l’imputato.

Ma vediamo più nel particolare cosa prevedono le norme. L’art. 186 bis c.p. consente all’imputato di chiedere al giudice una sospensione del processo a proprio carico e di essere affidato ad una struttura, pubblica o privata, presso la quale svolgere un’attività, volontaria e non retribuita, finalizzata a eliminazione le conseguenze dannose o pericolose del reato e, se possibile, a risarcire il danno che ne è derivato. Ovviamente si tratta di un istituto che non può essere chiesto per tutti i tipi di reato. Il legislatore, infatti, ha previsto che può essere richiesto solo per i reati che prevedano una pena detentiva non superiore a quattro anni oppure la pena pecuniaria (anche congiunta a quella detentiva). In tali casi, il soggetto che si sia reso responsabile di illeciti di natura penale può chiedere l’applicazione del procedimento: il Giudice che procede, valutata l’ammissibilità dell’istanza, provvederà a richiedere ai servizi sociali (in particolare, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna) l’elaborazione di un programma di trattamento che l’imputato dovrà svolgere presso gli enti autorizzati. Il programma consiste nell’individuazione di un’attività lavorativa di pubblica utilità, che l’U.E.P.E. redigerà tenendo conto delle attitudini e della professionalità del soggetto richiedente. Il programma contiene ogni indicazione circa le risarcimento del danno e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Una volta stilato, il programma viene trasmesso al giudice, il quale decide la durata della prova, le prescrizioni per lo svolgimento, eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento. Approvato il programma, l’imputato dovrà svolgere l’attività predisposta per lui e, all’esito, l’U.E.P.E. redigerà una relazione finale, contenente ogni informazione sullo svolgimento dei lavori e l’osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato. La relazione finale sarà sottoposta al Giudice, il quale – in caso di valutazione positiva sull’attività svolta dall’imputato - dichiara l’estinzione del reato. Ebbene, come anticipato, l’incentivo maggiore verso la scelta della sospensione con messa alla prova può essere ravvisato proprio nell’estinzione del reato, che permette all’imputato che si sia macchiato di piccoli crimini di ottenere una riabilitazione completa.

 Avvocato Dario Noschese

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2